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Condizioni generali di vendita

I. Ambito di applicazione

  1. Le presenti condizioni generali (le “Condizioni”) di Hansgrohe s.r.l., con sede in Corso Trieste, 170, 10024 Moncalieri (TO) (il “Venditore”) si applicheranno, fatto salvo laddove diversamente previsto, a tutti i contratti di acquisto e a tutti i servizi, nonché a tutti gli altri ordini (l’“Ordine”/gli “Ordini”) stipulati tra il Venditore e i clienti (gli “Acquirenti”) che non rivestano il ruolo di consumatori ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo del 3 settembre 2005, n. 206 (“Codice Del Consumo” e “C.d.C.”). Non saranno ritenute applicabili eventuali diverse condizioni generali dell’Acquirente, anche nel caso in cui tale circostanza non venga espressamente indicata.
  2. Le presenti Condizioni si applicheranno altresì in egual misura a qualsivoglia rapporto commerciale futuro instaurato con lo stesso Acquirente, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Fatto salvo ove non sia previsto diversamente, le presenti Condizioni si applicheranno nella versione in corso di validità alla data dell’ordine dell’Acquirente o, in ogni caso, nella versione più recente comunicata all’Acquirente in forma scritta e da quest’ultimo specificatamente accettata e sottoscritta.

II. Conclusione del contratto e garanzia del Venditore

  1. Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti finché le stesse non vengano espressamente indicate come tali all’interno del testo dell’offerta stessa. L’ordine dell’Acquirente – sottoscritto dallo stesso di propria mano - dovrà considerarsi alla stregua di proposta contrattuale vincolante che, in assenza di diverse previsioni, conserverà validità per almeno otto (8) giorni. Il contratto si riterrà concluso solo nel momento in cui il Venditore darà all’Acquirente conferma dell’ordine con una comunicazione scritta.
  2. In linea di principio, il Venditore fornirà una garanzia a favore degli acquirenti finali esclusivamente sulla base di una distinta dichiarazione di garanzia a parte e indicata come tale.
  3. I documenti inviati dal Venditore nell’ambito dell’avvio dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, come ad esempio immagini e disegni oppure dati e specifiche di natura tecnica elaborati dal Venditore, dovranno ritenersi esaustivi. Qualsivoglia modifica tecnica, di progettazione o di altra natura che venga inserita nell’ordine sarà possibile solo qualora venga accetta dall’Acquirente per iscritto e solo nella misura indicata da quest’ultimo.
  4. Eventuali accordi individuali per iscritto, comprese le clausole che regolano le transazioni commerciali, avranno la priorità rispetto alle presenti Condizioni. L’esistenza di un contratto stipulato da entrambe le parti per iscritto o la conferma redatta in forma scritta del Venditore saranno da considerarsi determinanti per risalire al contenuto dei suddetti accordi.

III. Oggetto della fornitura, trasporto e trasferimento del rischio

  1. In linea di principio, la consegna da parte del Venditore si intende effettuata ex works o ad un altro punto di spedizione comunicato all’Acquirente, ove sia situato il luogo di esecuzione per quanto concerne la consegna e qualsivoglia altra prestazione supplementare. Il rischio si trasferirà in capo all’Acquirente al più tardi al momento della spedizione dei beni. Qualora la spedizione subisca un ritardo a causa dell’Acquirente o per motivi non imputabili al Venditore, il rischio si trasferirà in capo all’Acquirente in seguito alla comunicazione con cui si dà conferma della disponibilità a procedere con la consegna.
  2. Fatta salva qualsivoglia diversa previsione, l’Acquirente stipulerà a proprie spese un contratto di assicurazione per il trasporto sulla base delle pratiche commerciali e tale assicurazione si estenderà al rischio per il trasporto dei beni elencati nell’ordine, dal luogo di spedizione al luogo di destinazione concordato. Le spese per il trasporto saranno a carico dall’Acquirente, in base a quanto previsto all’articolo V.5.
  3. Qualora siano state sottoscritte apposite clausole per regolare le transazioni commerciali, per tutto quanto non espressamente richiamato nelle presente Condizioni, in caso di dubbio si applicheranno gli Incoterms nell’ultima versione vigente.
  4. Il Venditore potrà procedere ad effettuare consegne parziali e ad emettere le relative fatture parziali, in un lasso di tempo ragionevole, precedente alla scadenza dei termini previsti per la consegna.
  5. Qualora la spedizione o la consegna dei prodotti subisca un ritardo per volere dell’Acquirente o per motivi che rientrino nella sfera di rischio e di responsabilità dell’Acquirente, quest’ultimo sarà tenuto a rimborsare al Venditore le eventuali spese di stoccaggio sostenute, nonché gli interessi maturati sul capitale investito sui prodotti. Nel caso di stoccaggio da parte del Venditore, il risarcimento corrisponderà almeno allo 0,5% dell’importo della fattura ancora in sospeso per ogni mese in sospeso, a decorrere dal mese successivo alla comunicazione con cui si dà conferma della disponibilità a procedere con la consegna. E’ fatto salvo il diritto di verificare in capo all’Acquirente l’assenza di eventuali danni o l’esistenza di danni di minima entità. In ogni caso, resta in capo al Venditore il diritto, dopo che sia infruttuosamente spirato il termine di consegna stabilito, di disporre dei prodotti e di consegnare all’Acquirente un prodotto sostitutivo se accordata una proroga ragionevole sulla consegna, oppure di procedere alla risoluzione del contratto.
  6. I prodotti consegnati da Hansgrohe all'acquirente sono conformi alle leggi e ai regolamenti del paese di consegna indicato dall'acquirente. Se l'acquirente intende esportare i prodotti in paesi terzi dopo averli ricevuti e non lo specifica al momento dell'ordine, deve assicurarsi che i prodotti siano conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili di questi paesi. In questo caso, l'acquirente stesso si assume la responsabilità che può derivare dal mancato rispetto delle norme relative al prodotto.

IV. Termini per la consegna e interruzioni delle attività

  1. I termini per la consegna decorrono non prima della ricezione di tutti i documenti necessari per la determinazione dei contenuti dell’ordine, nella misura in cui questi siano stati forniti dall’Acquirente in base a quanto previsto dal contratto e, se del caso, dopo la ricezione dell’anticipo sul pagamento. Il termine per la consegna si considera rispettato qualora la consegna avvenga entro il termine stesso oppure qualora sia stata inviata una comunicazione in cui si dà conferma di aver provveduto a consegnare la merce al trasportatore.
  2. I termini per la consegna saranno prorogati, nel caso in cui si verifichino circostanze non imputabili al Venditore o ai suoi fornitori e che rilevanti in relazione alla fabbricazione o alla consegna dei beni (ad esempio, agitazioni sindacali, forza maggiore e altre interruzioni delle attività per cui il Venditore o i suoi fornitori non siano responsabili), per un lasso di tempo pari alla durata dell’interruzione delle attività. Il Venditore sarà tenuto ad informare l’Acquirente della potenziale interruzione delle attività e a fissare una nuova data di consegna. Qualora i beni non possano essere consegnati neppure entro il nuovo termine di consegna, entrambe le parti saranno legittimate a risolvere il contratto, integralmente o in parte; qualsivoglia corrispettivo già versato dall’Acquirente dovrà essere restituito senza ritardo. Resta impregiudicata la possibilità di promuovere qualsivoglia azione per richiedere il risarcimento per l’inadempimento subito, in base a quanto previsto sub articolo X, nonché per il Venditore di far valere i propri diritti ex lege, come – a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo – in corrispondenza di determinate ragioni causa dell’avvenuto inadempimento (ad esempio, per impossibilità sopravvenuta).
  3. In caso di impossibilità integrale di portare a termine la consegna, in deroga alle previsioni di cui supra, si applicheranno invece le relative disposizioni di legge di cui al Codice Civile. Tuttavia, in ogni caso, in deroga alle stesse, sarà necessario che l’Acquirente provveda ad inviare un avviso redatto in forma scritta al Venditore.

V. Prezzi e spese accessorie

  1. Le consegne saranno effettuate secondo i prezzi di listino sul mercato al momento della sottoscrizione del contratto, conformemente alla conferma d’ordine da parte del Venditore. Tutti i costi saranno da considerarsi validi per trasporti fatti ex works/al luogo di consegna. Tutti i prezzi sono indicati in Euro, salvo diversa espressa indicazione e sono da ritenersi comprensivi di tutte le spese accessorie (ad esempio, spese relative alla installazione e alle istruzioni), nonché dell’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge e di qualsivoglia altra imposta prevista per legge (ad esempio, dazi doganali, tasse) in relazione al rispettivo importo.
  2. Il Venditore si riserva il diritto di incrementare ragionevolmente i prezzi fissi concordati contrattualmente, nei (4) mesi successivi, qualora, in seguito alla sottoscrizione del contratto, si verifichi un aumento dei costi, derivante – a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo – da contratti collettivi di lavoro, prezzi di acquisto a condizioni di mercato o incremento del costo dei materiali. Tali eventualità devono essere dimostrate su richiesta al soggetto o alla parte che effettua l’ordine.
  3. Nel caso di ordini di valore inferiore a € 50,00, il Venditore applicherà un supplemento per quantità minima pari a € 10,00. L’accettazione di quantitativi inferiori rispetto alle unità di confezionamento specificate comporterà un supplemento pari al 10% sul valore netto dei beni.
  4. Qualora la consegna venga effettuata a terzi esterni, si applicherà un supplemento pari al 10% sul valore netto dei beni.
  5. Per ordini relativi a beni con valore netto pari o superiore a € 750,00, la consegna verrà effettuata nolo pagato; nel caso in cui il valore netto dei beni sia inferiore a € 750,00, le spese di trasporto saranno inserite in fattura. Qualsivoglia costo o tassa per la consegna dei beni da effettuarsi tramite posta sarà in ogni caso a carico del soggetto o della parte che effettua l’ordine.

VI. Pagamento e inadempimento

  1. I pagamenti devono essere effettuati al netto di qualsivoglia deduzione, come specificato in fattura, una volta pervenuta la fattura e consegnati i beni al Venditore. Il Venditore avrà comunque diritto di effettuare la rispettiva consegna, in tutto o in parte, esclusivamente previo pagamento anticipato, a sua arbitraria scelta. Tale menzionata riserva deve essere però dichiarata al più tardi al momento della conferma d’ordine. Il Venditore si riserva espressamente il diritto di accettare pagamenti mediante assegno. I pagamenti mediante assegno saranno accettati solo previo ammortamento. Tutti i pagamenti devono essere effettuati al netto delle spese. In caso di pagamenti mediante assegno, l’Acquirente, anche in assenza di qualsivoglia accordo esplicito, si farà carico di qualsivoglia sconto, riscossione e di qualsiasi altra spesa bancaria. I pagamenti inizialmente compenseranno i costi, successivamente gli interessi ed infine ciascun previo credito principale.
  2. In caso di inadempimento dell’Acquirente, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso previsto per legge, in ogni caso non inferiore al 9% annuo, salvo che tale percentuale non sia considerata “usuraria” ai sensi della legge italiana e fatta salva la possibilità di dimostrare l’esistenza di un danno inferiore.
  3. L’Acquirente sarà legittimato ad esercitare i diritti di compensazione e di ritenzione in risposta a qualsivoglia pretesa del Venditore, solo tale richiesta non sia stata contestata, oppure sia stata confermata in giudizio. La presente previsione non si applica qualora la domanda riconvenzionale riguardi direttamente l’obbligazione principale del Venditore derivante dal medesimo contratto.
  4. La cessione a terzi dei diritti dell’Acquirente necessita del consenso del Venditore.
  5. Qualora, in seguito alla sottoscrizione del contratto oppure in seguito alla consegna dei beni, emerga che l’Acquirente non sia o non sia più solvibile, ad esempio nel caso sia stato soggetto a procedure di esecuzione forzata, o risulti che qualsivoglia fattura non sia stata saldata nei termini e nonostante l’invio di solleciti, oppure si appuri qualsivoglia altro danneggiamento del patrimonio, il Venditore sarà legittimato ad esigere l’immediato pagamento anche dei crediti i cui termini di pagamento non siano ancora scaduti e dei crediti per i quali sia stato proposto il pagamento mediante assegno. In tali casi il Venditore, in relazione ai beni non ancora consegnati, sarà legittimato a richiedere il pagamento anticipato, il rilascio di una garanzia, oppure il pagamento alla consegna. Qualora l’Acquirente non esegua quanto richiesto entro i termini ragionevolmente stabiliti, il Venditore sarà legittimato a risolvere il contratto. Gli altri diritti previsti per legge dal Codice Civile in capo al Venditore resteranno impregiudicati.

VII. Riserva della proprietà

  1. Per ciascun ordine, il Venditore si riserverà il diritto di proprietà sui beni consegnati fino al saldo di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con l’Acquirente alla data di sottoscrizione del contratto. Qualora il valore degli interessi maturati cui il Venditore sia legittimato ecceda il valore dei crediti garantiti per un importo superiore al 10%, il Venditore, qualora l’Acquirente lo desideri, sarà tenuto a liberarlo da una quota proporzionale di tali interessi.
  2. Nel caso in cui l’Acquirente non agisca conformemente a quanto previsto nel contratto, compresi – a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo – mancati pagamenti, il Venditore sarà legittimato a richiedere la restituzione dei beni sottoposti a riserva della proprietà. La richiesta da parte del Venditore di restituzione dei beni sottoposti a riserva della proprietà o di soddisfacimento sugli stessi non comporterà la risoluzione del contratto, salva eventuale esplicita specificazione in tal senso formulata per iscritto dal Venditore. Il Venditore sarà autorizzato a procedere allo sfruttamento dei beni e i proventi derivanti da tale attività serviranno per compensare le obbligazioni dell’Acquirente, al netto delle spese sostenute per le attività di sfruttamento. L’Acquirente sarà tenuto a trattare i beni sottoposti a riserva della proprietà con la dovuta cautela e a tenerli separati dagli altri beni. Inoltre, l’Acquirente si farà carico a proprie spese di assicurare tali beni in modo sufficiente e al valore di sostituzione nei confronti di eventuali danni derivanti da incendio, inondazione, calamità naturale, danni di terzi e furto. Qualsivoglia credito assicurativo maturato in seguito ad eventuali danni dovrà essere ceduto al Venditore. Qualora sia necessario effettuare attività di manutenzione o di controllo, l’Acquirente se ne farà carico a proprie spese, provvedendovi tempestivamente.
  3. L’Acquirente non potrà sottoporre i beni sottoposti a riserva della proprietà né a pegno, né a cessione a titolo di garanzia. Nel caso in cui gli stessi vengano sottoposti a pegno o in caso di altre violazioni di terzi, l’Acquirente dovrà darne tempestivamente comunicazione per iscritto al Venditore, fornendogli tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per garantire la tutela dei diritti del Venditore. I pubblici ufficiali incaricati dell’esecuzione forzata o i terzi dovranno essere resi edotti del diritto in capo al Venditore. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare al Venditore le spese giudiziali e stragiudiziali sostenute a fronte di pretese di terze parti, l’Acquirente sarà ritenuto responsabile per qualsivoglia perdita subita dal Venditore, derivante tali richieste e aventi ad oggetto il risarcimento danni, la modifica o la distruzione del bene stesso.
  4. L’Acquirente potrà rivendere e/o sfruttare i beni sottoposti a riserva della proprietà nel corso delle normali attività commerciali, nella misura in cui il Venditore non proceda nei confronti dell’Acquirente per far valere qualsivoglia diritto derivante dalla clausola di proprietà. L’Acquirente cede in garanzia sin da ora al Venditore tutti i crediti – per un importo corrispondente all’importo finale della fattura di vendita dei beni in parola, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto – che l’Acquirente maturi dai propri clienti o da terzi in seguito alla rivendita e, inoltre, indipendentemente dal fatto che il bene sia stato rivenduto in assenza di lavorazione o successivamente alla stessa. Il Venditore accetta la suddetta cessione. Nel caso in cui tra l’Acquirente e il proprio cliente sussista un rapporto di conto corrente, il credito oggetto di previa cessione da parte dell’Acquirente a favore del Venditore si applicherà altresì al saldo riconosciuto e, in caso di fallimento del cliente, all’attuale saldo causale (non riconosciuto). L’Acquirente potrà altresì recuperare i crediti in seguito alla cessione. L’autorizzazione del Venditore a recuperare il credito stesso resterà impregiudicata. Il Venditore non recupererà il credito sino a che l’Acquirente adempirà alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dai proventi incassati; l’Acquirente non è inadempiente e non risulta avviata a suo carico nessuna procedura concorsuale.
  5. L’Acquirente sarò tenuto, previa richiesta del Venditore, a fornire un elenco dettagliato dei crediti su cui il Venditore potrà vantare dei diritti, contenente la ragione sociale/denominazione sociale e l’indirizzo dei clienti, l’importo dei singoli crediti, la data della fattura, ecc.; a trasmettere al Venditore tutte le informazioni necessarie ad azionare in giudizio il credito oggetto della cessione; a consentire l’esame di tali informazioni; nonché (iv) a rendere nota la cessione ai clienti.
  6. L’Acquirente dichiara in questa sede di aver compreso che i soggetti incaricati dal Venditore di prelevare i beni sottoposti a riserva della proprietà potranno accedere, anche mediante autoveicoli, nell’edificio o negli altri luoghi ove siano situati i beni sottoposti a riserva della proprietà, al fine di rientrare in possesso dei suddetti beni sottoposti a riserva della proprietà.
  7. Le attività di lavorazione o di rimodellamento da parte dell’Acquirente dei beni consegnati devono essere sempre effettuate a favore del Venditore. Qualora il bene venga rimodellato utilizzando in commistione altri oggetti non appartenenti al Venditore, a quest’ultimo spetterà un diritto di comproprietà sul nuovo bene in misura proporzionale al valore del bene consegnato rispetto al valore degli altri beni oggetto della lavorazione al momento della stessa. Fatto salvo quanto appena precisato, si applicheranno gli stessi criteri al bene risultante dalla lavorazione per quanto concerne il bene consegnato sottoposto a riserva della proprietà. Qualora la lavorazione, la commistione o la combinazione venga effettuata in modo tale che il bene dell’Acquirente si possa considerare come il bene principale, si dovrà ritenere che l’Acquirente abbia inteso trasferire un diritto di comproprietà proporzionale in capo al Venditore. L’Acquirente dovrà tutelare il diritto di esclusiva o di comproprietà in tal modo sorto in capo al Venditore.
  8. Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti Condizioni, si applica quanto previsto dal Codice Civile.

VIII. Denuncia per vizi – termini di decadenza/prescrizione

  1. Qualora non sia stato previsto diversamente, ai diritti in capo all’Acquirente si applicheranno le disposizioni previste dalla legge nel caso di difetti gravi o di vizi relativi alla titolarità. In ogni caso, le previsioni contenute nell’articolo X si applicheranno in caso di richiesta di corresponsione di danni risarcitori anche nell’eventualità di rivalsa del fornitore.
  2. Qualsivoglia denuncia dell’Acquirente per vizi presupporrà che l’Acquirente abbia opportunamente rispettato gli obblighi previsti dalla legge relativi alla verifica e alla comunicazione dei difetti.
  3. Qualora un prodotto risulti difettoso, l’Acquirente sarà legittimato ad esercitare i seguenti diritti:
    1. Il Venditore sarà porre rimedio al difetto, a sua discrezione, mediante riparazione oppure mediante sostituzione con un prodotto non difettoso.

b.   Qualora la riparazione non abbia esito positivo, l’Acquirente sarà legittimato a risolvere il contratto oppure a richiedere una riduzione del prezzo di acquisto. Non sarà possibile invocare la risoluzione qualora l’inadempimento dell’obbligazione in capo al Venditore sia minima e irrisoria. Qualsivoglia richiesta di corresponsione di danni risarcitori o di rimborso spese da parte dell’Acquirente, anche in caso di difetti, sarà regolata sulla base delle previsioni contenute nell’articolo X.

c.   La prestazione supplementare di cui sopra non comprenderà in ogni caso lo smontaggio dei prodotti difettosi, né l’installazione del prodotto nuovo o riparato, fatto salvo il caso in cui il Venditore fosse già originariamente obbligato ad effettuare l’installazione.

d.   Qualora siano effettivamente presenti difetti, il Venditore si farà carico delle spese necessarie per effettuare test e servizi supplementari, comprese – a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo – offrire la mano d’opera e i materiali (fatte salve: le spese per lo smantellamento e l’installazione oppure le spese di trasporto dei beni nel luogo in cui debba essere effettuata la prestazione supplementare). In caso contrario, il Venditore potrà richiedere all’Acquirente il rimborso di qualsivoglia spesa (comprese – a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo – quelle sostenute per effettuare test e trasporto) derivante dalla richiesta ingiustificata di porre rimedio a difetti, fatto salvo il caso in cui non fosse possibile per l’Acquirente rendersi conto dell’assenza di difetti.

e.   L’Acquirente assicurerà al Venditore, previo accordo coordinato con quest’ultimo, la tempistica e le possibilità per effettuare tutte le riparazioni e le consegne sostitutive che il Venditore ritenga necessarie. In caso contrario, il Venditore si riterrà sollevato da qualsivoglia responsabilità relativa a eventuali conseguenze che ne possano derivare. Qualora l’Acquirente, per ragioni operative, richieda l’intervento di un tecnico con urgenza oppure richieda che l’attività venga svolta al di fuori del normale orario lavorativo, in entrambi i casi con costi supplementari in capo al Venditore, l’Acquirente si farà carico di qualsivoglia costo supplementare che ne possa derivare (ad esempio, supplementi per straordinari, vie di accesso più lunghe).

f.    Per i pezzi di ricambio e per le riparazioni dovrà essere rilasciata una garanzia dello stesso tipo di quella rilasciata per il bene originale, ma in ogni caso compresa entro i limiti temporali previsti per la garanzia relativa al bene originale.

IX. Resi

  1. In linea di principio, i beni consegnati dal Venditore non saranno restituiti, fatto salvo il caso in cui sussista un fondato diritto in capo all’Acquirente.
  2. Qualora, eccezionalmente alla luce del caso specifico, in deroga a quanto sopra, il Venditore dichiari di essere disponibile ad accettare un reso, in cambio verrà trattenuto un importo (di norma pari al 25% del valore netto dei beni) nell’ambito del relativo contratto. Il rischio derivante dal trasporto e i costi di trasporto saranno a carico dell’Acquirente.

X. Responsabilità per danni risarcitori

  1. Qualora non sia previsto diversamente, il Venditore sarà tenuto alla corresponsione dei danni risarcitori in base alle disposizioni di legge. In caso di inadempimento – a prescindere dalla fondatezza o meno dal punto di vista giuridico – il Venditore sarà ritenuto responsabile per qualsivoglia atto compiuto con dolo o colpa grave. In caso di colpa semplice, il Venditore sarà ritenuto responsabile esclusivamente:

a.   per il risarcimento dei danni in caso di morte, lesioni fisiche o danni alla salute, nonché

b.   per il risarcimento dei danni derivanti da qualsivoglia inadempimento significativo di obbligazioni contrattuali fondamentali (obbligazioni il cui adempimento consenta innanzitutto di adempiere correttamente al contratto e sul cui adempimento una parte contraente di norma faccia affidamento o possa fare affidamento); in questo caso, la responsabilità sarà comunque limitata al risarcimento di qualsivoglia prevedibile danno che possa normalmente insorgere.

  1. Le limitazioni alla responsabilità di cui supra si applicheranno anche in favore dei dipendenti, dei collaboratori, dei rappresentanti e del personale di supporto del Venditore. Per qualsivoglia richiesta che possa insorgere sulla base della legge italiana in tema responsabilità per danno da prodotti difettosi, si applicheranno esclusivamente le disposizioni di legge in materia.
  2. Non si applicherà alcuna esclusione o limitazione della responsabilità in caso di occultamento doloso dei difetti da parte del Venditore oppure nel caso in cui quest’ultimo abbia rilasciato una garanzia di qualità del bene.

XI. Scioglimento del contratto di vendita

  1. In caso di scioglimento del contratto di acquisto (ad esempio, a fronte della risoluzione effettuata da una delle parti contraenti), l’Acquirente sarà tenuto, a prescindere dalla procedura ulteriore prevista dai paragrafi successivi, a restituire anticipatamente i beni al Venditore. Quest’ultimo avrà il diritto di far prelevare i prodotti dai locali dell’Acquirente. Gli articoli 1523 e seguenti del codice civile si applicano, salvo diversa disposizione ivi contenuta.
  2. Inoltre, il Venditore potrà richiedere la corresponsione, da parte dell’Acquirente, di un importo ragionevole a titolo di risarcimento per qualsivoglia deterioramento o distruzione dei prodotti oppure per qualsiasi altro impedimento, rientrante nella sfera di rischio o di responsabilità dell’Acquirente, che possa a che abbia potuto inficiare la restituzione dei prodotti per altri motivi. Inoltre, il Venditore potrà richiedere la corresponsione di un importo a titolo di risarcimento per l’utilizzo o l’impiego dei beni, qualora il valore degli stessi abbia subito un decremento nel periodo di tempo intercorso fra il completamento delle attività di installazione e la restituzione completa e immediata al Venditore. Il suddetto decremento di valore sarà computato dalla differenza fra il prezzo totale contenuto nell’ordine e l’attuale prezzo di mercato come risultante dai proventi delle vendite oppure, qualora non sia possibile procedere alla vendita, come risultante dalla valutazione effettuata mediante perizia giurata.

XII. Cessione

Qualsivoglia eventuale cessione di diritti e/o trasferimento di obbligazioni dell’Acquirente sulla base del presente contratto sarà possibile solo previo consenso del Venditore comunicato per iscritto.

XIII. Disposizioni relative al controllo delle esportazioni

  1. I beni potranno essere sottoposti alle disposizioni relative al controllo delle esportazioni della Repubblica federale tedesca, dell’Unione europea, degli Stati Uniti d’America o di altri Paesi.
  2. In caso di successiva esportazione del bene in un Paese straniero, l’Acquirente sarà responsabile della conformità alle disposizioni di legge.

XIV. Foro competente e diritto applicabile

  1. Le presenti Condizioni e i rapporti contrattuali fra le parti saranno sottoposti al diritto italiano, con l’esclusione del diritto internazionale uniforme, tra cui – a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo – la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci. Tale scelta di legge si applicherà altresì ai rapporti derivanti da responsabilità extracontrattuale che risultino avere un collegamento particolarmente stretto con il contratto. Fatto salvo quanto appena precisato, l’oggetto e l’estensione della scelta di legge dovranno essere determinati sulla base delle disposizioni di legge.
  2. Il foro di Torino sarà competente in via esclusiva in relazione a qualsivoglia questione, causa e controversia che possa insorgere sulla base del presente contratto o in relazione allo stesso.

Hansgrohe s.r.l., Corso Trieste, 170 - 10024 Moncalieri (TO)